Aspettativa
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di
un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c). 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli
artt. 23 e 24 del CCNL 1 settembre 1995 e si ritiene fruibile decorsi 30
giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga
richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno
di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e
b) della legge 335/1995 e successive modifi cazioni ed integrazioni
e nei limiti ivi previsti. 6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il
dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può
riprendere servizio di propria iniziativa. 7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, con le procedure dell’art. 29 del CCNL 1.9.1995. 8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato: a)
per un periodo massimo di sei mesi se
assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente
o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a seguito di vincita di
pubblico concorso per la durata del periodo di prova. b)
per tutta la durata del contratto di
lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra
azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di
diverso comparto o in organismi della comunità europea con
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. c)
per la durata di due anni e per una
sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati
motivi di famiglia, individuati -
ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 -
dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato
sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata
con
l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. 9. È disapplicato l’art. 47 del DPR 761/1979. 10. Il presente articolo sostituisce l’art. 27 del CCNL 1
settembre 1995, come modificato ed integrato dal CCNL del 22 maggio 1997. ASPETTATIVE
PER CARICHE ELETTIVE 1.
Le aspettative per cariche pubbliche
elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive
modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi
sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998 ed il 9
agosto 2000. 2.
I dipendenti con rapporto a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai
sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati,
a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
3.
Il dipendente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio
all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni,
per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia
possibile il suo trasferimento nella località in questione in
amministrazione di altro comparto. 4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere
una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l’ ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del
dipendente in aspettativa. 5.
Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di
aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi
in via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver trascorso
un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si
applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle
assenze di cui alla legge 1204/1971. 6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del DPR
761/1979.
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