DOVERI
DEL DIPENDENTE
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e
di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico
agli interessi privati propri ed altrui.
2.
Il
dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3.
In
tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a)
collaborare con diligenza, osservando le norme del
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b)
rispettare il segreto d'ufficio
nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi
dell'articolo 24 L. 7 agosto 1990 n.241;
c)
non utilizzare a fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d)
nei rapporti con il cittadino, fornire
tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni
dell'amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di
autocertificazione;
e)
rispettare l'orario di lavoro,
adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non
assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del
servizio;
f)
durante l'orario di lavoro, mantenere
nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a
principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
g)
non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico fisico in
periodo di malattia od infortunio;
h)
eseguire le disposizioni
inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito,
dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il
dovere di darvi esecuzione.
Il
dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato
dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i)
vigilare sul
corretto espletamento dell'attività del
personale sottordinato ove tale compito rientri nelle
proprie responsabilità;
j)
avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
k)
non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per
ragioni che non siano di servizio;
l)
non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
m)
osservare scrupolosamente le
disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da
parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al
pubblico;
n)
comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni
successivo mutamento delle stesse;
o)
in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p)
astenersi
dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO
28 novembre 2000
Codice
di comportamento dei dipendenti
delle
pubbliche amministrazioni.
(G.U. n. 84 del 10-4-2001)
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